Domande di cittadinanza inviate senza SPID: “associa” la pratica nel Nuovo Portale entro il 30 settembre

Dal 18 gennaio 2021 è attivo un Nuovo Portale per l’invio delle domande di cittadinanza italiana.

https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

L’accesso è possibile solo con SPID (Sistema pubblico di Identità Digitale), che puoi richiedere presso i gestori autorizzati, in modo gratuito o a pagamento (https://www.spid.gov.it/richiedi-spid), avendo con te un documento italiano in corso di validità, la tua tessera sanitaria (o tesserino codice fiscale), la tua e-mail e il tuo numero di cellulare personali.

Se hai già inviato la tua domanda di cittadinanza italiana senza un’utenza SPID in modalità cartacea oppure on line con il vecchio Portale (chiuso e non più funzionante dal 18 dicembre 2020), dovrai procurarti lo SPID personale e poi associare la pratica nel nuovo portale.

Ai sensi della Circolare M.I. nr. 3250 del 12/05/2021, infatti, tutti coloro che hanno già presentato istanza, ancora non definita con un provvedimento finale, dovranno procedere obbligatoriamente, entro il 30 Settembre 2021, ad associare la pratica pendente allo SPID con una semplice procedura attivabile nel sistema, acquisendo così la possibilità di accedere al Nuovo Portale dei servizi di cittadinanza, altrimenti non potranno verificare l’iter della propria istanza e conoscere le comunicazioni importanti che li riguardano.

Per consultare la domanda inviata tramite un’utenza NO-SPID, una volta effettuato l’accesso con SPID, bisogna andare in Cittadinanza->Associa pratica-> cliccare su Associa pratica e inserire i dati richiesti e il Numero Pratica (ovvero il K10 o K10/C es: K10/0000001).

Qualora l’utente non riuscisse ad associare la sua precedente domanda alle credenziali SPID, dovrà rivolgersi all’assistenza cliccando sulla voce “Help Desk” .

Ci sono altre due importanti novità: con la nuova procedura che prevede l’uso dello SPID non ci sarà più la convocazione di persona presso la Prefettura e tutte le comunicazioni e le trasmissioni di documenti, e ogni richiesta di informazioni circa l’iter della procedura relativa, dovranno avvenire utilizzando solo ed esclusivamente modalità informatiche. E’ molto importante controllare spesso il portale per verificare lo stato della propria domanda.

Inoltre sono cambiati nuovamente i termini di definizione per i procedimenti di cittadinanza: l’art. 4, comma 5 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 ha stabilito il nuovo termine di 24 mesi prorogabili fino al massimo di 36 mesi solo per le istanze presentate dal 20.12.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione) in poi. Per quelle presentate prima del 20.12.2020 i termini rimangono di 48 mesi.